NUOVO REGISTRO APPARECCHIATURE CONTENETI GAS FLUORURATI
REGOLAMENTO 517/2014: Dal 1 gennaio 2015 sono operative le disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n.517/2014, che ha introdotto i nuovi limiti per i controlli delle perdite e la tenuta del registro d’impianto. L’unità di misura viene stabilità in tonnellate equivalenti di anidride carbonica (CO2) e non più in kg di gas fluorurato ad effetto serra.
TABELLA DI CONVERSIONE DELLA CO2 EQUIVALENTE IN PESO
Dalla tabella sopra indicata si può notare come un impianto con 2,4 kg gas R410A con il nuovo regolamento diventa soggetto alla tenuta del registro di apparecchiatura. Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto sera o le apparecchiature ermetiche sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite e quindi alla tenuta del registro di apparecchiatura.
I controlli delle perdite sono effettuati con la seguente frequenza:
a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.
Sul nuovo registro apparecchiatura dovranno essere riportate:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli delle perdite; g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati ad affetto serra;
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